Accogliamo con grande interesse la decisione della Corte costituzionale di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione relativa ai requisiti richiesti ai cittadini extra UE per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, su iniziativa di ASGI, SUNIA e CGIL. Piemonte.
La normativa oggetto del giudizio prevede che i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti possano accedere alle graduatorie ERP soltanto se in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni e se svolgono un’attività lavorativa subordinata o autonoma.
Si tratta di una disposizione che pone una domanda fondamentale: può l’accesso alla casa pubblica essere subordinato al possesso di un lavoro?
L’esperienza quotidiana dimostra quanto questo requisito produca effetti profondamente ingiusti. Nell’ultimo bando ERP del Comune della Spezia sono state presentate 2.420 domande, delle quali circa 382 escluse. Tra gli esclusi figurano numerosi cittadini extra UE privi di occupazione, pur trovandosi in condizioni di grave disagio economico e abitativo.
Analoga situazione si è verificata a Genova, dove su circa 3.353 domande presentate ne sono state escluse 918, e a Savona, dove su circa 520 domande le esclusioni sono state circa 180. In molti casi la causa dell’esclusione è stata proprio l’assenza di un’attività lavorativa.
È un’esclusione che colpisce le persone più fragili e che riguarda esclusivamente i cittadini extracomunitari. Una previsione che trova riscontro anche nella normativa regionale ligure.
Le case popolari sono nate per rispondere al bisogno abitativo di chi non è in grado di soddisfarlo autonomamente. Legare l’accesso all’edilizia pubblica alla condizione lavorativa significa capovolgere questa funzione sociale: chi perde il lavoro, anziché ricevere maggiore tutela, rischia di essere escluso dal principale strumento pubblico di sostegno abitativo.
Altrettanto problematica è la questione del peso attribuito alla durata della residenza nei sistemi di punteggio. Da anni la giurisprudenza evidenzia il rischio che tali criteri producano effetti discriminatori indiretti, allontanando le graduatorie dalla reale valutazione del bisogno.
In Liguria, ad esempio, una persona residente da almeno sei anni nel Comune che emana il bando può ottenere 40 punti aggiuntivi, mentre una persona con invalidità totale e handicap grave ne ottiene 30.
È una sproporzione che merita una riflessione profonda. È difficile sostenere che la permanenza anagrafica costituisca un bisogno sociale più rilevante di una condizione di disabilità gravissima. Quando sei anni di residenza valgono più di un’invalidità al 100%, il rischio è che il sistema dei punteggi smarrisca la propria finalità originaria: individuare e tutelare chi vive nelle condizioni di maggior bisogno.
Le graduatorie ERP dovrebbero misurare il disagio abitativo, economico e sociale delle persone, non premiare la nazionalità o il numero di anni trascorsi nello stesso territorio. La funzione dell’edilizia residenziale pubblica è proteggere chi ha più bisogno, non selezionare i destinatari sulla base di criteri che rischiano di trasformarsi in fattori di esclusione.
La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea potrà avere conseguenze importanti non solo per il Piemonte, ma per l’intero sistema nazionale dell’edilizia residenziale pubblica. Sarà un passaggio fondamentale anche per valutare la compatibilità con il diritto europeo delle normative regionali, compresa quella ligure, che prevedono requisiti differenziati per i cittadini stranieri o attribuiscono un peso eccessivo alla durata della residenza.
Per il SUNIA la casa resta un diritto fondamentale della persona. Le politiche pubbliche devono essere costruite sulla tutela delle condizioni di maggiore fragilità, non sulla selezione dei beneficiari attraverso criteri che finiscono per penalizzare proprio chi si trova nelle situazioni di bisogno più gravi.
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